varianti prg

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clatemp
00martedì 27 aprile 2004 09:31
mi piacerebbe fare il punto della situazione sulla questione della "decorrenza" ai fini ici delle varianti di prgc. Mi sembra che in precedenza fosse abbastanza pacifica l'interpretazione che si dovesse considerare area edificabile (quel terreno così individuato da una variante) a partire dall'approvazione definitiva della variante stessa.
Recentemente però mi pare di ricordare di aver letto diuna sentenza (credo addirittura della cassazione) che ne faceva decorrere l'efficacia ai fini tributari, già con la deliberazione di adozione. Tale affermazione era motivata dal fatto che già in quella fase quell'area era "percepita dalla collettività come effettivamente edificabile
Riporto per mia memoria l'art.2 del D.Lgs. 504/92: "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi..."
C'è da domandarsi cosa vuol dire la locuzione "...in base...". Si tratta in realtà di un'affermazione che lascia ampio margine di incertezza tra le due alternative.

a margine della discussione ma ad essa legata è l'ulteriore domanda: La comunicazione ai proprietari in base alla finanziaria 2003 va fata in sede di adozione o in quella di approvazione definitiva? credo che la risposta segua esattamente quella posta nella discussione principale.
lillo1
00martedì 27 aprile 2004 12:12
è una questione molto interessante, cla.
ci si poneva gli stessi quesiti non + tardi di ieri sera in consiglio.
clatemp
00martedì 27 aprile 2004 14:18
...
a proposito la quaglia come stà?[SM=g27827]
Giuseppe Debenedetto
00martedì 27 aprile 2004 15:22
La questione è all'esame delle sezioni unite della Cassazione, considerato che la stessa Corte ha assunto un orientamento contrastante sulla materia.
Dal mio punto di vista, ritengo che l'adozione del PRG o della variante sia di per sè sufficiente a qualificare la NATURA dell'area edificabile: tuttavia il VALORE di tale area sarà inferiore a quello a regime (ossia dopo l'approvazione definitiva del PRG o della variante).
clatemp
00martedì 27 aprile 2004 15:57
...
quindi giuseppe la comunicazione gliela manderesti in quella sede, immagino, visto che da tale data il contribuente deve essere informato sugli obblighi fiscali che sono sorti a suo carico per effetto della deliberazione di adozione.
dico bene?
lillo1
00mercoledì 28 aprile 2004 14:58
se si sposa la tesi che la natura di area edificabile si ha con l'adozione, secondo me, per seguire la ratio della norma che impone la comunicazione, la stessa andrebbe mandata all'esecutività della delibera di adozione.
devo dire però che se dal punto di vista sostanziale è vero che già a seguito dell'adozione della variante l'area prevista in variante come edificabile accresce il suo valore venale rispetto alla precedente destinazione, è altrettanto vero che dal punto di vista giuridico la suscettibilità edificatoria si avrà solo con l'approvazione definitiva.
sinceramente mi sembra un pò vessatoria nei confronti dei contribuenti l'interpretazione che fa decorrere ai fini ici la assoggettabilità già dall'adozione, da lì all'approvazione definitiva potrebbero ancora esserci delle modifiche sostanziali...
clatemp
00giovedì 29 aprile 2004 16:23
d'accordo
anch'io la penso così Lillo![SM=g27824]
lillo1
00giovedì 29 aprile 2004 17:18
cmq, visto che ho un problemino da risolvere sulla questione, mi dite gli estremi delle sentenze della cassazione cui fate riferimento?
clatemp
00giovedì 29 aprile 2004 17:42
archiviatore pazzo!
guarda io come archiviatore sono una frana (il titolo si riferisce a me)
purtroppo devo girare la patata al più titolato moderatore dei tributi...
Giuseppe Debenedetto
00venerdì 30 aprile 2004 15:06
Cito le sentenze che sono riuscito a trovare al momento:
- Cass, sez. trib., sent. n. 16202 del 27.12.2001; Id., sent. n. 13969 del 12.11.2001; sez. I, n. 10406 del 3.12.1994: orientamento che ritiene necessario il perfezionamento dello strumento urbanistico per poter classificare un terreno come edificabile;
- Cass. sez. trib. n. 4381 del 27 marzo 2002: secondo cui un’area a destinazione edificatoria, inserita nel P.R.G. adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione, ha già ottenuto un plusvalore economico rispetto a quando il terreno era a destinazione agricola e quindi è sufficiente a far venir meno la natura agricola del terreno stesso.
Da notare che la stessa sezione tributaria della Cassazione a distanza di tre mesi ha cambiato orientamento ...(sic!)
lillo1
00venerdì 30 aprile 2004 15:20
grazie gius![SM=g27823]
Giuseppe Debenedetto
00sabato 1 maggio 2004 11:13
Cassazione, sez. trib., 18/9/03 n. 13187
Un suolo qualificato come edificabile da uno strumento urbanistico solo adottato dall’organo comunale, cui non sia ancora seguita l’approvazione regionale, costituisce un’entità immobiliare già fiscalmente valutabile secondo tale destinazione. La delibera di adozione imprime al terreno avente destinazione edificatoria una qualità recepita dalla generalità dei consociati come compiutamente definita e difficilmente reversibile facendo venir meno ogni possibilità di diversa valutazione anche se il perfezionamento dell’iter di formazione dello strumento urbanistico avviene con delibera di approvazione da parte dell’organo regionale (in boll.trib. n.1/04 p. 71).
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