tributi locali

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
marco panaro
00mercoledì 25 febbraio 2004 17:43
Consiglio di Stato, V, 10 febbraio 2004, n. 485

omissis

Nel caso di specie l’art. 6 del D. Lvo 504/1992 nel testo risultante dalle modifiche conseguenti all’approvazione dell’art. 3, 53° comma , della legge 662/1996 , ha abilitato i Comuni a dettare una disciplina diversa , quanto all’aliquota dell’ICI e rispetto a quanto previsto per le abitazioni principali, con riguardo alle categorie di immobili espressamente individuate senza prevedere alcunché in ordine alla possibilità di determinare in modo ulteriormente differenziato l’aliquota ICI nell’ambito degli immobili appartenenti alle tre categorie. Il potere comunale previsto nella disposizione in parola che presenta appunto le connotazioni di norma “ a fattispecie esclusiva” è quindi limitato all’aspetto esplicitamente individuato senza alcuna possibilità di effettuare distinzioni nell’ambito delle tre categorie in questione .
Del resto, a ben vedere, una diversa interpretazione della norma nel senso voluto da parte appellante, oltre che porsi in contrasto con gli indicati canoni ermeneutici, avrebbe come conseguenza la configurabilità di un potere libero da parte dei comuni di fissare aliquote diverse per le varie tipologie di immobili destinati ad usi diversi da quelli abitativi (uffici o studi privati, negozi, magazzini e depositi, laboratori artigiani, impianti sportivi, stabilimenti di cura, termali o balneari, parcheggi, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito, scuole, residenze non abitative etc.)senza alcuna indicazione a livello legislativo dei criteri e dei presupposti di fatto per procedere a tale imposizione in modo differenziato ed all’ individuazione degli indici di capacità contributiva. Questi aspetti ,essenziali per l’imposizione fiscale qui in evidenza,sarebbero rimessi esclusivamente alla valutazione discrezionale degli organi comunali .
Una tale costruzione, per essere compatibile con il dettato costituzionale, avrebbe necessità di una serie di disposizioni abilitative da parte del legislatore ordinario che nel caso di specie mancano del tutto.
Questo appare il punto decisivo: non si tratta nel caso di specie, come sostiene parte appellante, della esistenza di un potere comunale di fissare aliquote diverse in carenza di una disposizione che limiti l’intervento del Comune in materia, ma invece, proprio della inesistenza del potere di cui trattasi perché non previsto dal legislatore ordinario.
A fronte di tale considerazione perdono vigore le censure avanzate da parte della difesa dell’appellante in ordine alla possibilità di diversificare “casi” diversi nell’ambito delle tre categorie individuate dal legislatore.
C) In questo contesto non assumono alcun rilievo le osservazioni critiche mosse alla sentenza nell’atto di appello in ordine alla insussistenza nella deliberazione consiliare impugnata in primo grado di un vizio eccesso di potere per sviamento posto che nella categoria catastale D/1 sono compresi 22 immobili e non solo la centrale termoelettrica dell’Enel s.p.a., ovvero sulla non pertinente individuazione da parte del primo giudice degli interessi che il legislatore ha inteso tutelare nel caso di specie (agevolazione dell’acquisto della prima casa ed incentivazione del mercato delle locazioni immobiliari). Rimane fermo, infatti, il dato non superabile della carenza di una disposizione che disciplini il potere di comunale di fissare aliquote diverse dell’ICI per le singole tipologie di immobili destinati ad usi non abitativi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è respinto mentre sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

clatemp
00giovedì 26 febbraio 2004 18:29
non fà una grinza
anche se 90% dei comuni ne hanno combinate di cotte di crude...[SM=g27816]
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 18:32.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com