silenzio assenso

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marco panaro
00giovedì 31 agosto 2006 10:09
T.A.R. Lombardia – Sent. n. 1890/06 del 31/07/2006

L'art. 20 legge 241/90 prevede che “la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.....”.

La disposizione subordina l’operatività dell’istituto del silenzio assenso all’emanazione di un regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, secondo comma, della legge n. 400/1988 nel quale sono determinati i casi in cui è possibile ritenere accolta una domanda di autorizzazione qualora l’amministrazione non adotti, entro un termine fissato, il provvedimento di diniego.

Ciò posto, debbono trovare applicazione le disposizioni del citato art. 20, relative alla fissazione di un termine massimo per l'adozione di provvedimenti di diniego da parte delle autorità competenti, in ordine a domande di rilascio di autorizzazione, licenze e simili, che sono state in concreto individuate con le apposite norme regolamentari e segnatamente dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 (di modifica ed integrazione del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300), il quale, alla tabella C, n. 62, per le domande di autorizzazione relative al settore del “commercio su aree pubbliche” ha assegnato alla amministrazione competente, ossia al Comune, il termine di 60 giorni per provvedere in senso negativo, con la conseguenza che, nell’ipotesi di superamento di detto termine in assenza di provvedimento espresso dell’amministrazione, la domanda si considera accolta, in attuazione del criterio del cosiddetto silenzio assenso.
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