separazione

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lillo1
00martedì 5 dicembre 2006 06:55
nel caso di una coppia di fatto, che ha in comune una figlia (minore), qualora i genitori decidano di non essere più una coppia, e non trovino accordo su chi terrà la bambina, come funziona la cosa? posto che nel caso di separazione di genitori sposati le sorti dei figli vengono decise dal giudice che si occupa della separazione e del divorzio, nel caso in cui non ci sia matrimonio da sciogliere cosa si fa? si interessa il giudice tutelare? il giudice civile? il tribunale dei minori?
cicolex
00martedì 5 dicembre 2006 10:40
Con riferimento ai figli naturali nati fuori dal matrimonio, l’esercizio della potestà genitoriale è regolato dall’art. 317 bis c.c. e l’intervento dell’autorità giudiziaria per l’eventuale regolamentazione è rimesso, in base all’art. 38 d.att. c.c. (non abrogato), alla competenza esclusiva del tribunale per i minorenni secondo le forme dei procedimenti camerali. La nuova disciplina dell’affido condiviso (L.54/2006) non ha quindi inciso sul riparto delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

Inoltre il fatto che il giudice, chiamato a decidere sull’affidamento condiviso, debba contestualmente fissare anche “la misura e modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli” e che l’art. 155, co.2, c.c., applicabile alle unioni di fatto in crisi, preveda l’adozione di “ogni altro provvedimento relativo alla prole”, fa ritenere che anche le determinazioni di ordine economico dovranno essere adottate dal giudice minorile nell’ambito dei rapporti di sua competenza.

E' quanto precisato dalla Sezione IV del Tribunale di Monza con la sentenza del 29 giugno 2006.

Tribunale civile di Monza, Sezione IV, Sentenza 29 giugno 2006.

Legge n.54/2006 – Affidamento condiviso – Figli naturali – Esercizio della potestà genitoriale – Mantenimento – Provvedimenti relativi alla prole – Competenza del tribunale dei minorenni.

rg 6910/06
Sent. N. …./2006


TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

SEZIONE IV

Sentenza n. ………../2006

Camera di Consiglio

(Pres. Dott. Alfredo De Lillo - Giud. Rel. Dott. Mirko Buratti)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E A, convivente di C P, evidenziando che dall’unione di fatto con quest’ultimo, erano nati i figli minori D e N, chiede l’affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, la regolamentazione delle frequentazioni e la determinazione del contributo per il loro mantenimento.

La domanda, immotivatamente proposta davanti al Tribunale ordinario di Monza, riguarda figli naturali nati fuori dal matrimonio, con riferimento ai quali l’esercizio della potestà genitoriale è regolato dall’art. 317 bis cod. civ e l’intervento dell’autorità giudiziaria per l’eventuale regolamentazione è rimesso, in base all’art. 38 disp. att. cod. civ., alla competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni.

La recente novella legislativa (n.54/2006) ha inciso sul piano sostanziale della regolamentazione dell’esercizio della potestà genitoriale stabilendo che le nuove norme trovano applicazione anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Si tratta di una disciplina unitaria dei rapporti tra genitori e figli fondata sul principio dell’affidamento condiviso e destinata ad operare ogni qual volta la crisi della coppia genitoriale comporta la cessazione della convivenza: essa si ispira all’esigenza di evitare discriminazioni tra figli legittimi e naturali.

L’assetto processuale, attributivo della competenza al Tribunale per i Minorenni, non è, invece, stato modificato, mancando l’esplicita abrogazione dell’art. 38 disp. att. cod. civ..

E’ pur vero che l’abrogazione di una norma può essere anche implicita, per incompatibilità tra la nuova disciplina e quella preesistente, ma va considerato che siffatta incompatibilità non sussiste nella fattispecie dal momento che il giudice minorile era già investito della competenza a provvedere in ordine all’esercizio della potestà parentale ed all’affidamento dei minori dall’art. 317 bis cod. civ.: gli stessi poteri potranno ora essere esercitati applicando la nuova disciplina sostanziale dell’affidamento condiviso, secondo le forme dei procedimenti camerali, che sono utilizzabili anche nell’ambito dei procedimenti contenziosi, come accade davanti al Tribunale ordinario per quelli di cui all’art. 710 cod. proc. civ. e davanti al Tribunale per i minorenni per la pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 277, 2° comma, cod. civ. in materia di accertamento della filiazione naturale.

Inoltre, va osservato che le norme sulla competenza sono di stretta interpretazione, trattandosi di materia in riserva assoluta di legge, cosicchè solo una norma di legge espressamente e chiaramente formulata avrebbe potuto elidere la competenza per materia del giudice specializzato.

Non si può, dunque, ritenere che il carattere unitario della nuova disciplina di diritto sostanziale abbia necessariamente determinato una simmetrica unitarietà della disciplina processuale a favore di quella prevista per la separazione personale dei coniugi. Infatti, nella legge n. 54/06 non è riscontrabile alcun elemento che consenta di ritenere che si sia voluto introdurre una disciplina generale ed uniforme dei procedimenti innescati dalla crisi della coppia genitoriale.

Anzi, al contrario, già il tenore letterale dell’art. 4, 2° comma, della citata legge richiama l’applicabilità della novella riferendosi ai “procedimenti” relativi ai figli dei genitori non coniugati, mostrando l’intenzione di voler conservare i modelli processuali vigenti e le rispettive discipline.

D’altra parte, se il legislatore avesse voluto introdurre una disciplina processuale unitaria ed, in particolare, estendere il modello processuale della separazione personale dei coniugi, che richiede la pronuncia di una sentenza costitutiva, alla crisi della coppia di fatto, si deve ritenere che lo avrebbe detto espressamente.

La nuova disciplina dell’affido condiviso non ha, quindi, inciso a livello del riparto delle competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.

Invece, il fatto che il giudice chiamato a decidere sull’affidamento condiviso debba contestualmente fissare anche “la misura e modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli” e che l’art. 155, 2° comma, cod. civ., applicabile alle unioni di fatto in crisi, preveda l’adozione di “ogni altro provvedimento relativo alla prole”, fa ritenere che non sia più proponibile lo sdoppiamento di competenze tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, cosicchè anche le determinazioni di ordine economico dovranno essere adottate dal giudice minorile nell’ambito dei rapporti di sua competenza.

PTM

il Tribunale

dichiara inammissibile il ricorso riguardando materia di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni.

Monza, 29 giugno 2006.

lillo1
00martedì 5 dicembre 2006 11:07
grazie cico. contavo proprio su di te, su questo quesito... [SM=g27823]
mi pare di capire quindi che nel caso di assenza di matrimonio la cosa è ancora più complessa...
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