rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore subordinato

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marco panaro
00giovedì 23 febbraio 2006 20:36
In base all’art. 2113 cod. civ., le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore subordinato derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi non sono valide ove siano impugnate entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. L’art. 2113 cod. civ. ha valore di norma ellitticamente riferita ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona (ad esempio, il diritto alla salute, il riposo settimanale, alle ferie, alla previdenza e all’assistenza etc.). Tale norma concerne esclusivamente le pretese patrimoniali maturate dal lavoratore in conseguenza del mancato godimento di quei diritti inderogabili e indisponibili, mentre rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ., proprio delle norme imperative, gli atti dismissori di tali diritti (Cassazione Sezione Lavoro n. 2360 del 3 febbraio 2006, Pres. Mileo, Rel. Curcuruto).
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