lillo1
00martedì 5 giugno 2007 11:12
L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 109/E del 22/5/07 ha stabilito che in caso di ravvedimento operoso l'importo degli interessi non si somma più a quello del tributo ma va versato a parte con gli specifici codici tributo di nuova istituzione. Le nuove regole non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta: il sostituto eseguirà la distinta indicazione, per ritenute ed interessi, nel quadro ST del modello 770.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- 1989 : interessi sul ravvedimento irpef
- 1990 : interessi sul ravvedimento Ires
- 1991 : interessi sul ravvedimento IVa
- 1992 : interessi sul ravvedimento imposte sostitutive
vanno tutti indicati nella sezione "erario" esclusivamente nella colonna "importi a debito versati"
- 1993 : interessi sul ravvedimento Irap
- 1994 : interessi su ravvedimento - addizionale regionale
vanno indicati nella sezione "regioni" esclusivamente nella colonna "importi a debito versati"
- 1995 : interessi su ravvedimento - addizionale comunale
va indicato nella sezione "Ici e altri tributi locali" esclusivamente nella colonna "importi a debito versati"
Nel campo "anno di riferimento" si riporta l'anno di imposta a cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.