l.241/1990 e l.675/1996

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nignos
00giovedì 6 novembre 2003 17:34
Vorrei sapere i rapporti tra la legge 241/1990 con riferimento al diritto di accesso e la legge 675/1996 sulla privacy.
In particolar modo se una pubblica amministrazione è obbligata a fornire i dati anagrafici di una graduatoria concorsuale.
Grazie a chi risponde
Nignos
P.S.
Cico é urgente.......
marco panaro
00giovedì 6 novembre 2003 17:43
Fornire a chi? Ad un partecipante? Indubbiamente!
cicolex
00giovedì 6 novembre 2003 17:44
Il Garante per la Privacy conferma che i candidati ai concorsi possono richiedere in visione le prove scritte svolte da altri candidati. Il caso di un concorso comunale

l Garante sulla Privacy conferma la piena trasparenza che deve contrassegnare i procedimenti concorsuali, ribadendo la piena applicabilità anche in tale ambito del diritto di accesso agli atti e ai documenti che riguardano le procedure concorsuali. La legge 7 agosto 1990 n. 241 (ben nota a chi affronta i concorsi pubblici), avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ha introdotto, nel capo V, il fondamentale principio dell’accesso. L’art. 22 sancisce che "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge", mentre l’art. 23 indica che "Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi". L’art. 25 della L. 241/90 si occupa delle modalità, stabilendo che "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura".
Dalla letture di questi articoli si vede come le norme costituiscano un insieme di garanzie a favore dei cittadini, che hanno il diritto di controllare che l’operato delle pubbliche amministrazioni sia del tutto conforme ai principi costituzionali ed alle leggi della Repubblica. Senza tale possibilità la tanto reclamizzata trasparenza andrebbe a farsi benedire, restando solo una bella parola da spendere in qualche dibattito politico.
Ebbene, un’amministrazione comunale ha chiamato in causa il Garante della Privacy, sottoponendo il problema di un partecipante ad un concorso che pretendeva di prendere visione delle prove scritte degli altri concorrenti. Il comune intendeva sapere se la visione degli elaborati degli altri candidati (una forma di accesso agli atti) non potesse essere in contrasto con la legge n. 675/96, la nota "legge sulla privacy" che protegge la riservatezza ed i dati personali.
Il Garante ha risposto che resta valido il diritto di accedere agli atti relativi a procedure concorsuali, poiché la legge sulla privacy fa espressamente salve le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ricordiamo infatti che anche il Consiglio di Stato ha sancito che, nell’ambito dei documenti amministrativi ai quali i cittadini possono accedere in attuazione della L. 241/90, vanno ricompresi anche quelli relativi ai procedimenti concorsuali.
Il Garante rileva però che è possibile limitare l’accesso in relazione all’esigenza di tutela della riservatezza di terzi, e che tale esigenza va tenuta in maggior considerazione alla luce della legge sulla privacy.
Si conclude indicando, quale punto fermo, la necessità di assicurare la possibilità di visionare gli atti, compresi gli elaborati relativi a un concorso pubblico, qualora la conoscenza dei singoli documenti sia effettivamente necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.
Quale tutela per gli altri candidati, il Garante invita ad usare le informazioni acquisite esclusivamente allo scopo previsto dalla legge sulla trasparenza amministrativa, ossia per poter tutelare quelle situazioni giuridicamente rilevanti in virtù delle quali è stato richiesto l’accesso.
Insomma, pur con i classici riferimenti di pragramatica dettati da quel tratto tipico dei giuristi italiani, che si producono spesso in raffinatissime distinzioni inerenti principi astratti spesso avulsi dalla realtà, viene confermata la possibilità di poter recarsi presso l’amministrazione che ha indetto un concorso e chiedere di poter vedere i compiti degli altri partecipanti, magari proprio di quel nostro conoscente che, diplomatosi con il minimo dei voti, è riuscito nella strabiliante impresa di sbaragliare il campo dei concorrenti, svolgendo un compito perfetto, almeno secondo la commissione che gli ha attribuito il massimo.
La Costituzione richiama il principio della massima imparzialità nell’espletamento delle procedure concorsuali, e la possibilità di chiedere di controllare i temi svolti, i quiz corretti, i verbali della commissione costituisce una chiara indicazione a procedere in tale senso. Infatti, se è possibile vedere con i propri occhi se veramente un voto alto era meritato, chi vuole fare giochi strani si ritrova in mano un’arma scarica.
Il Garante ci è molto simpatico, è un signore estremamente per bene e può stare tranquillo che poter leggere un tema in cui un candidato dice la sua su argomenti di diritto amministrativo, civile, costituzionale, sanitario, leggi di contabilità e chi più ne ha più ne metta, non costituisce pregiudizio per la privacy di chichessia. E lo stesso dicasi del modo in cui una persona può tracciare una crocetta su fogli predisposti per quiz a risposta multipla: l’unica cosa vagamente personale che si potrebbe desumere è la maggior predisposizione artistica di alcune persone nel fare una "x".
Per cui invitiamo i nostri lettori a servirsi con maggior frequenza di questa importante possibilità: ora potrete dire a qualche amministrazione ancora riottosa di avere dalla vostra parte anche il Garante per la Privacy.


nignos
00giovedì 6 novembre 2003 17:45
Si ad un partecipante,scusa per la mia imprecisione.
Saluti
marco panaro
00giovedì 6 novembre 2003 17:46
Naturalmente Cico ti ha risposto molto più compiutamente[SM=g27823] [SM=g27811]
cicolex
00giovedì 6 novembre 2003 17:50
Oppure leggi QUI

ciao [SM=g27822]
nignos
00giovedì 6 novembre 2003 18:01
La questione pratica è la seguente:
si chiede alla p.a. di comunicare i dati anagrafici, comprensivi di residenza e domicilio, di tutti i vincitori di un concorso,
ai fini di poter notificare il ricorso amministrativo ai controinteressati.
Secondo voi la p.a. è obbligata a comunicare anche la residenza e il domicilio, senza incorrere in violazioni della privacy?
Saluti
Grazie a tutti Nignos
marco panaro
00giovedì 6 novembre 2003 18:04
Non sono dati sensibili.
cicolex
00giovedì 6 novembre 2003 18:06
Concordo con Marco.
nignos
00giovedì 6 novembre 2003 18:35
Mi permetto di obiettare che l'art 20 della legge 675/1996 espressamente stabilisce che per la comunicazione di dati personali a privati,è necessario il consenso espresso dell'interessato.
La fattispecie prospettata, esula dai dati sensibili, che peraltro hanno una disciplina autonoma nel capo IV della stessa legge.
Saluti
Nignos

[Modificato da nignos 06/11/2003 18.36]

[Modificato da nignos 06/11/2003 18.36]

cicolex
00venerdì 7 novembre 2003 08:32
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) omissis
b) omissis
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

Antosenior
00venerdì 7 novembre 2003 08:55
Comunque, se si tratta di ricorso giurisdizionale è necessario notificarlo solo al primo classificato e non a tutti i vincitori.
Per un contributo dottrinale molto interessante si può andare sul sito www.giustizia-amministrativa.it alla sezione Studi e contributi, articolo di Marco Lipari.
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