gara per affidamento attività accertamento e riscossione entrate

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clatemp
00martedì 31 ottobre 2006 13:55
Volendo fare una gara per l'affidamento dell'I.C.P./D.P.A e della TOSAP nonchè della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali mi sono posto questo problema:

Potendo partecipare a questa gara soltanto le società iscritte all'albo di cui all'art.53 del D. Lgs. 446/97 che garantisce sulla moralità, solidità organizzativa ed economica di questi soggetti è possibile by-passare (come avviene per le opere pubbliche in presenza di SOA) la verifica imposta dal nuovo codice degli appalti che viene espletata attraverso la richiesta della dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa in fase di svolgimento della gara e successivamente per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva?
lillo1
00martedì 31 ottobre 2006 14:57

come logica ci potrebbe stare, posto che l'iscrizione all'albo presuppone l'accertamento a monte del possesso dei requisiti di qualificazione...
marco panaro
00martedì 31 ottobre 2006 15:19
Premesso che la verifica di cui all'art. 48 del Codice riguarda unicamente i requisiti economico-finanziari e tecnici e non quelli morali, la risposta potrebbe essere positiva - sebbene in via sperimentale - a condizione che non vengano richiesti requisiti ulteriori rispetto all'iscrizione all'albo.
clatemp
00martedì 31 ottobre 2006 16:57
Luigi Oliveri, appositamente interpellato per posta elettronica, così parlò:

"In linea di massima, sì. In ogni caso, nei confronti dell'aggiudicatario vanno effettuate le verifiche contributive (Durc) e al casellario giudiziale, che rendono come detto inefficace l'aggiudicazione definitiva."
marco panaro
00martedì 31 ottobre 2006 17:12
Re:

Scritto da: clatemp 31/10/2006 16.57
Luigi Oliveri, appositamente interpellato per posta elettronica, così parlò:

"In linea di massima, sì. In ogni caso, nei confronti dell'aggiudicatario vanno effettuate le verifiche contributive (Durc) e al casellario giudiziale, che rendono come detto inefficace l'aggiudicazione definitiva."



Qui stiamo parlando di requisiti di moralità e non sono solo i due indicati da Oliveri, col quale, peraltro, non concordo sul fatto che tali verifiche seguano l'aggiudicazione definitiva e non quella provvisoria.
lillo1
00martedì 31 ottobre 2006 17:21
Re: Re:

Scritto da: marco panaro 31/10/2006 17.12


Qui stiamo parlando di requisiti di moralità e non sono solo i due indicati da Oliveri, col quale, peraltro, non concordo sul fatto che tali verifiche seguano l'aggiudicazione definitiva e non quella provvisoria.




a quando una bella sfida a duello?
marco panaro
00martedì 31 ottobre 2006 17:45
figurati, è anche un codardo [SM=g27827]:
lillo1
00mercoledì 1 novembre 2006 16:00
Re:

Scritto da: marco panaro 31/10/2006 17.45
figurati, è anche un codardo [SM=g27827]:





ssst. non parlare così,che qualcuno tra di noi lo venera come un santo... [SM=g27819]
marco panaro
00giovedì 2 novembre 2006 12:23


Nella foto, San Luigi.
lillo1
00giovedì 2 novembre 2006 12:43
mammamiachebbruttttoooooooo.
clatemp
00venerdì 3 novembre 2006 15:16
sempre meglio del leader nord-coreano... [SM=g27828]
giandan
00venerdì 3 novembre 2006 15:54
Re: Re:

Scritto da: lillo1 01/11/2006 16.00




ssst. non parlare così,che qualcuno tra di noi lo venera come un santo... [SM=g27819]



Tra di voi dell'area Tributi????
Bleah!!!!!

Ecco perchè non vengo mai da queste parti!!!

lillo1
00venerdì 3 novembre 2006 16:08
Re: Re: Re:

Scritto da: giandan 03/11/2006 15.54


Tra di voi dell'area Tributi????
Bleah!!!!!

Ecco perchè non vengo mai da queste parti!!!




tra di noi in senso lato. in un'area che sta un po' più giù dell'area tributi. ma non credo che tu ne sappia nulla, caro gian. [SM=g27823]
clatemp
00sabato 4 novembre 2006 13:50
stavolta mi hai superato lillo a proposito di "frasi criptate"
(non ho capito una mazza ma forse era una cosa che poteva capire solo gian?) [SM=g27828]
marco panaro
00domenica 5 novembre 2006 21:41
Chiedi a San Luigi l'interpretazione autentica!
Giuseppe Debenedetto
00lunedì 6 novembre 2006 20:06
Re:

Scritto da: clatemp 31/10/2006 13.55
Volendo fare una gara per l'affidamento dell'I.C.P./D.P.A e della TOSAP nonchè della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali mi sono posto questo problema:

Potendo partecipare a questa gara soltanto le società iscritte all'albo di cui all'art.53 del D. Lgs. 446/97 che garantisce sulla moralità, solidità organizzativa ed economica di questi soggetti è possibile by-passare (come avviene per le opere pubbliche in presenza di SOA) la verifica imposta dal nuovo codice degli appalti che viene espletata attraverso la richiesta della dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa in fase di svolgimento della gara e successivamente per l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva?



La dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è già assicurata dalla preselezione operata a monte attraverso l'iscrizione all'albo ex art. 53 d.lgs. 446/97 e D.M. 289/2000.
Semmai il problema si porrebbe in ordine alla richiesta di ulteriori requisiti, tendenti a restringere la partecipazione alla gara (es.: aver maturato pregresse esperienze, aver conseguito un fatturato minimo nel triennio precedente, ecc.).
Pertanto, la risposta al quesito non può che essere positiva.
Peraltro, se si vuole essere radicali (ma non tanto), la normativa contenuta nel nuovo codice sugli appalti non è applicabile alle "concessioni" di servizi, tra cui rientrano l'accertamento e riscossione dei tributi locali. In tale ambito gli "appalti" sono costituiti solamente dall'affidamento di attività propedeutiche (gestione banche dati, rilevazioni sul territorio) ad accertamento e riscossione. La differenza tra appalto e concessione sta nel diverso tipo di rapporto, bilaterale nel primo (comune-società), trilaterale nel secondo (comune-società-contribuente): nel primo caso il contribuente si interfaccia con il comune, mentre nel secondo direttamente con la società concessionaria.

[Modificato da Giuseppe Debenedetto 06/11/2006 20.11]

marco panaro
00martedì 7 novembre 2006 16:13
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Reggio Calabria 12/2/2004 n. 139

Il servizio di riscossione dei tributi, consistendo in una serie di prestazioni effettuate in favore dell´ente aggiudicatore, rientra tra gli appalti pubblici di servizio. Trattasi infatti di un esempio di servizi bancari e finanziari, sebbene gli appalti pubblici di servizio sono contratti a titolo oneroso mentre la riscossione dei tributi è nella prassi a titolo gratuito (Cons. Stato, VI, 4.12.2001, n.6073). Più precisamente l´appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell´Amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale che interessa l´Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio; attesa la serie di prestazioni che vengono successivamente effettuate in favore dell´Ente aggiudicatore, si può convenire con chi annovera la riscossione dei tributi tra gli appalti pubblici di servizi (T.A.R. Basilicata, 4.9.2002, n.598).
Giuseppe Debenedetto
00mercoledì 8 novembre 2006 10:14
Re:

Scritto da: marco panaro 07/11/2006 16.13
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Reggio Calabria 12/2/2004 n. 139

Il servizio di riscossione dei tributi, consistendo in una serie di prestazioni effettuate in favore dell´ente aggiudicatore, rientra tra gli appalti pubblici di servizio. Trattasi infatti di un esempio di servizi bancari e finanziari, sebbene gli appalti pubblici di servizio sono contratti a titolo oneroso mentre la riscossione dei tributi è nella prassi a titolo gratuito (Cons. Stato, VI, 4.12.2001, n.6073). Più precisamente l´appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell´Amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale che interessa l´Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio; attesa la serie di prestazioni che vengono successivamente effettuate in favore dell´Ente aggiudicatore, si può convenire con chi annovera la riscossione dei tributi tra gli appalti pubblici di servizi (T.A.R. Basilicata, 4.9.2002, n.598).



In senso contrario alla sentenza citata, si è recentemente espresso il Consiglio di Stato: n. 5318/2005, n. 4484/2005, n. 3672/2005.
Vd., inoltre, Cons. Stato n. 1878/2006.
marco panaro
00mercoledì 8 novembre 2006 12:55
De Benedetto - Panaro 4 - 1 [SM=g27828]
lillo1
00mercoledì 8 novembre 2006 13:21
Re:

Scritto da: marco panaro 08/11/2006 12.55
De Benedetto - Panaro 4 - 1 [SM=g27828]




marchino scusa. tu lo sai che ti voglio bene... ma vuoi mettere, 4 Cds contro un tar calabria??? [SM=g27824]
marco panaro
00mercoledì 8 novembre 2006 14:59
Infatti ho esplicitamente ammesso la sconfitta!
marco panaro
00mercoledì 8 novembre 2006 15:07
E tuttavia, con ricorso incidentale, chiedo che il punteggio sia rideterminato in 4-3 dal momento che nella sentenza del Tar Basilicata ne sono citate altre 2.
lillo1
00mercoledì 8 novembre 2006 15:46
Re:

Scritto da: marco panaro 08/11/2006 15.07
E tuttavia, con ricorso incidentale, chiedo che il punteggio sia rideterminato in 4-3 dal momento che nella sentenza del Tar Basilicata ne sono citate altre 2.



e che sarà mai il tar basilicata.... in tutto la regione ha meno abitanti della provincia di torino.... [SM=g27828]
clatemp
00giovedì 9 novembre 2006 13:39
Intanto che voi scrivevate 'ste robe io avevo chiesto a san luigi...

Oggetto: ulteriori chiarimenti richiesti sul nuovo codice appalti

Come le avevo accennato nella mail precedente stiamo procedendo ad una gara per l'affidamento congiunto dei seguenti servizi:

1)gestione accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicita' e publiche affissioni
2)gestione accertamento e riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
3)gestione dell'attivita' di riscossione dei crediti insoluti tributari ed extratributari
4)stampa, spedizione e riscossione volontaria delle sanzioni per violazioni al codice della strada

Questi servizi rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 30 del codice e quindi soggetti alla vecchia disciplina?

risposta:
Al quesito risponderei di sì, tenendo presente la normativa speciale che regola la materia.

(5-1...vuoi che un Santo valga meno di un tar Basilicata?!?! [SM=g27828] )
marco panaro
00giovedì 9 novembre 2006 21:06
Quale "vecchia disciplina"?

Comunque, molto esauriente la risposta di San Luigi.
lillo1
00venerdì 10 novembre 2006 09:42
Re:

Scritto da: marco panaro 09/11/2006 21.06
Quale "vecchia disciplina"?

Comunque, molto esauriente la risposta di San Luigi.




ah, ecco. non sono l'unica a non aver capito la risposta, allora.... [SM=g27833]
d'altra parte è cosa nota che io coi santi non c'azzecco per niente...
clatemp
00sabato 11 novembre 2006 14:25
butto lì l'interpretazione che ho dato io (per quello che vale in questo settore...)

essendo stato abrogato completamento il 157/95 si dovrebbe tornare all'827/24 ma forse l'ho detta grossa... [SM=g27828]
clatemp
00giovedì 16 novembre 2006 12:03
vi ho shockato così tanto che non vale la pena di rispondermi? [SM=g27825]

Ulteriore dubbio: L'articolo 30 rimanda comunque ai principi stabiliti dalla comunità europea tra i quali pare ci sia la "turnazione" degli appaltatori. Pare (così avrebbe confermato San Luigi in un convegno) che il precedente appaltatore dovrebbe "stare in panchina" almeno 1 anno prima di poter partecipare alla gara per l'affidamento del servizio.
Vi chiedo conferma.
Nel mio caso però l'attuale gestore gestisce solo imposta di pubblicità e la tosap tra l'altro con due contratti distinti. In questo caso il nuovo contratto è più ampio e si prevede un'integrazione tra i servizi che non sono, nella loro gestione, esattamente distinguibili in quanto integrati tra loro.
Secondo me l'attuale gestore può partecipare alla nuova gara.
Si tratterà di una gara "aperta". Se l'attuale gestore di pubblicità e tosap mi partecipa cosa faccio lo escludo? non credo proprio...

Marco aiuto!!
marco panaro
00giovedì 16 novembre 2006 14:20
Se ritieni che si tratti di concessione, puoi procedere all'invito di cinque concorrenti, ai sensi dell'art. 27 del Codice.

Non vedo ragione per la quale il gestore uscente debba essere esclusa dalla rosa dei candidati, anzi...
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