diritto d'accesso

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marco panaro
00giovedì 18 marzo 2004 18:14
Nell'ambito di un procedimento di impugnazione del verbale di accertamento d'infrazioni al codice della strada

T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 1 marzo 2004, n. 812


omissis

Ritenuto in fatto ed in diritto:

che il ricorrente, avendo proposto ricorso al Prefetto di Pavia avverso un verbale di accertamento di infrazione al Codice della strada, ha inoltrato in data 29.9.2003 al Comando della Polizia Stradale di Pavia – organo accertatore – istanza formale diretta ad ottenere l’accesso e l’estrazione di copia delle deduzioni tecniche dallo stesso redatte, ai sensi dell’art. 25 della legge 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 4 del D.P.R. 352/92;
che il ricorrente ha motivato la suddetta istanza, formulata allo scopo di conoscere integralmente gli atti al fine di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi nel procedimento di opposizione in questione;
che l’amministrazione, mediante la nota del 10.10.2003 a firma del Dirigente della Sezione, negava l’accesso, adducendo il difetto di interesse da parte del richiedente, il quale non avrebbe espresso la volontà di proporre ricorso, nonché l’inesistenza di atti denominati “deduzioni tecniche”;

che, con nota del 14.11.2003, il ricorrente invitava nuovamente l’amministrazione a consentire l’accesso alla documentazione richiesta, previa illustrazione integrale delle norme che regolano la proposizione del ricorso al Prefetto ai sensi del novellato art. 203 del Codice della strada, nonché della disciplina afferente il diritto di accesso agli atti amministrativi;
che, con risposta del 22.11.2003, seguita dalla successiva del 15.12.2003 a seguito di ulteriore sollecito del ricorrente, l’amministrazione prendeva atto della pendenza del gravame presentato ai sensi del succitato art. 203, ma negava ulteriormente l’accesso alle deduzioni tecniche per ragioni di competenza, invitando il ricorrente a rivolgersi alla Prefettura di Pavia, alla quale le medesime deduzioni erano state trasmesse per l’ulteriore corso del procedimento di opposizione;

Considerato che, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241 e del D.P.R. 27.6.1992, n. 352, il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa è riconosciuto in favore di chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge medesima;
che nella fattispecie in questione il ricorrente è senza dubbio titolare di un interesse concreto, attuale e differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati alla tutela della propria posizione soggettiva mediante la conoscenza integrale della documentazione concernente l’instaurato procedimento di impugnazione del verbale di accertamento, né può ritenersi che tale interesse sia venuto meno in seguito all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, atteso che il ricorrente è legittimato a proporre ulteriore impugnazione della medesima ordinanza innanzi alla competente autorità giurisdizionale;
che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto per le suesposte considerazioni, essendo l’amministrazione resistente obbligata a rilasciare all’istante copia della richiesta documentazione;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - prima sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno – Sezione Polizia Stradale di Pavia - di rilasciare al ricorrente, mediante estrazione di copia, la documentazione di cui sopra, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza.
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