autentiche di firma e competenza territoriale

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lillo1
00lunedì 26 novembre 2007 14:15

Lo so che son cose che dovrei sapere…. Ma uno crede sempre di sapere e poi invece scopre che non sa. E quindi domanda.


La competenza in materia di autentiche di firma ai sensi del 445 (segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione, altro dipendente incaricato dal Sindaco) è territoriale o è generale?
Mi spiego meglio: la mia impiegata, incaricata dal sindaco per le autentiche di firma, può esercitare questa attività fuori dal territorio comunale?
Io direi di no, ma siccome nel 445 mi pare che questa limitazione di competenza non ci sia scritta, mi domandavo se potesse essere considerato un principio generale… un po’ come per i segr com la competenza rogatoria. Per quella però mi pare ci sia una espressa limitazione nella legge notarile (come c’è anche per i notai..)

(ps: la domanda sorge spontanea perché un grande comune limitrofo, su richiesta di una autentica per una nostra residente – impossibilitata a muoversi - soggiornante in una casa di riposo sul loro territorio comunale, ha detto di rivolgersi al comune di residenza…e la cosa mi è parsa un po' anomala)

ferrari.m
00lunedì 26 novembre 2007 15:32
Un caso tipico di competenza territoriale ribadita anche nelle circolari è quella per l'autentica delle firme in materia elettorale:
consiglieri comunali possono autenticare nell'ambito del comune
consiglieri provinciali possono autenticare nell'ambito della provincia

Ora però non mi ricordo se è una disposizione di legge o è contenuto nelle circolari.

Da noi comunque l'autentica è stata sempre limitata all'ambito comunale.
Michele Dei Cas
00lunedì 26 novembre 2007 17:05
Secondo me, il segretario comunale resta tale solo nel territorio del Comune dove svolge il suo mestiere; così il dipendente incaricato dal sindaco di quel Comune; di conseguenza l'incompetenza ad esercitare tali funzioni al di fuori.
Forse il grande Comune limitrofo voleva solo far capire al cittadino ricoverato che dovrebbe stablire la sua residenza la' dove dimora abitualmente.
lillo1
00lunedì 26 novembre 2007 17:05
ricordavo anche io quella precisazione sulla limitazione territoriale di competenza all'autenticazione della firma per sindaci, assessori e consiglieri. ma nella legge mi pare non ci sia...

Art. 14 [1] legge53/1990

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. [2]

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.


ferrari.m
00lunedì 26 novembre 2007 17:18
Rileggendo il messaggio di lillo, a scanso di equivoci, volevo chiarire che la competenza è territoriale con riferimento al luogo dove avviene l'autentica, non con riferimento al luogo di residenza del cittadino.

Il funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di X può autenticare le firme di tutti coloro che si trovano nel territorio del Comune di X, che siano residenti a X, a Y, o altrove (come avviene del resto in materia elettorale).

Del resto se Tizio si trova per affari, turismo, o per altri legittimi motivi a centinaia di km dal suo comune di residenza e deve autenticare una firma non può certo ritornarsene a casa per farlo.

Del resto se può farlo da un notaio qualsiasi (non da uno del suo distretto notarile) può farlo anche in un comune qualsiasi.
Michele Dei Cas
00lunedì 26 novembre 2007 17:37
Concordo, però la residente del Comune di Lillo "– impossibilitata a muoversi - soggiornante in una casa di riposo" sul territorio del grande comune limitrofo, dovrebbe, penso, trasferire la residenza in tale Comune. Di qui potrebbe forse nascere (non so quanto propriamente) il rifiuto di svolgere il servizio "a domicilio" per una non residente, che tale dovrebbe essere.
lillo1
00lunedì 26 novembre 2007 20:42
scusa michele non avevo visto il tuo primo messaggio, abbiamo scritto in contemporanea.
credo anche io che nella fattispecie il problema sia nato dall'esigenza del grande comune di trovare il modo per far si che la gente che dimora abitualmente in un posto vi stabilisca la residenza. posso anche capire che un comune che ospita sul suo territorio ics case di riposo e due ospedali possa anche non avere intenzione, in epoca di vacche magre, di mettere a disposizione proprio personale per autentiche a domicilio di gente che arriva da mezza regione (anche se non sono convinta che sia legittimo rifiutare questo tipo di servizio, per quanto oneroso...)

ho tuttavia posto il problema perchè, dopo aver risposto con estrema sicurezza a chi mi poneva il quesito che nessun funzionario può legittimamente esercitare il suo potere di autenticare alcunchè al di fuori del territorio del comune ove svolge le sue funzioni -e ove, quindi, è stato incaricato - mi son resa conto che questa cosa non sta scritta in nessun posto.
perlomeno, in nessun posto tra quelli in cui ho guardato..

lillo1
00martedì 27 novembre 2007 12:50
Questa è la risposta dell’esperto anusca al quesito:

naturalmente non esiste una precisa disposizione in materia, per cui le regole vanno ricavate dai principi generali e dalle norme vigenti per i notai che svolgono analoghe funzioni per i privati. Trattandosi si funzioni attribuite ai funzionari comunali, ritengo che si debba fare riferimento alle competenze del comune in generale, che hanno valenza e limitazione territoriale. E’ mia opinione quindi che le funzioni previste dal dpr 445/2000 non possano essere esercitate al di fuori del territorio del comune di appartenenza del dipendente che adempie alle proprie funzioni. In passato esistevano dubbi anche sul fatto che il funzionario incaricato dal sindaco potesse esercitare le proprie funzioni al di fuori della sede comunale; tale dubbio è stato risolto in senso positivo anche da pronunce in tal senso da parte del ministero, per cui ora sono da ritenersi legittime le autentiche di firma e di copia effettuate al domicilio dell’interessato o presso strutture pubbliche o rpivate al di fuori della casa comunale, ma sempre in territorio del comune di appartenenza del dipendente comunale. Del resto, non essendoci limitazioni legate alla residenza del cittadino, le funzioni previste dal dpr 445/2000 per le persone presenti presso una casa di riposo possono essere eserciate dai funzionari incaricati dal sindaco del comune in cui si trova la struttura sia per i residenti che per i non residenti
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