lillo1
00venerdì 9 settembre 2005 14:54
non l'avevo ancora visto...
art. 5 bis, comma 4, d.l. 86/2005, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148.
4. Al fine di incrementare la disponibilita' di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilita' delle stesse nei termini e con le modalita' stabiliti con regolamento comunale.