La Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7449, ha trovato il tempo ed il modo di stabilire un importante principio giuridico: il parroco che celebra la messa non rispettando l’orario concordato con i fedeli, in suffragio di un loro defunto, non è tenuto a risarcire alcun danno.
La Suprema ha però trovato modo di cassare la motivazione del tribunale di Verona che aveva statuito che “il defunto, in suffragio del quale era stato assunto l'obbligo di celebrare la messa, non aveva ricevuto alcun danno dal comportamento in questione”.