Interrogazione parlamentare per l'iscrizione diretta DEI DIPLOMATI ALLE sspl all'albo degli avvocati

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specializzato1966
00lunedì 2 aprile 2012 17:56
Interrogazione parlamentare per l'iscrizione diretta dei diplomati alle sspl all'albo degli avvocati
FONTE: blog.donatellaporetti.it/?p=2820

Interrogazione dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca al Ministro della Giustizia

Premesso che:
la questione relativa ad una compiuta definizione del percorso formativo per le professioni legali in riferimento specifico al valore legale del diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali attende già da molto tempo di essere definita;
le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), istituite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, che ha dato attuazione alla riforma per l’accesso alle professioni forensi (avvocatura, magistratura e notariato) iniziata con la cosiddetta «legge Bassanini-bis» (legge n. 127 del 1997) e con il decreto legislativo n. 398 del 1997, rappresentano un’importante risorsa formativa nel nostro Paese;
considerato che:
con l’istituzione delle SSPL, l’Italia ha scelto di aderire al modello tedesco per la formazione forense post lauream, caratterizzato da un percorso formativo comune per magistrati, avvocati e notai;
rilevato che:
dopo una fase di rodaggio iniziale, le SSPL oggi possono vantare 5.000 accessi all’anno, stabiliti attraverso un decreto ministeriale emanato di concerto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro della giustizia;
le SSPL, istituite a partire dall’anno accademico 2001/2002 presso le Università sedi di facoltà di giurisprudenza (in totale 38 sedi sul territorio italiano), hanno l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti le professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai e si basano soprattutto sull’acquisizione di una metodologia giuridica mediante un approfondimento teorico integrato da esperienze pratico-casistiche;
le attività pratiche di apprendimento e tirocinio sono condotte anche presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato;
alle SSPL si accede mediante concorso pubblico, con la somministrazione di cinquanta quiz a risposta multipla in materia di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale;
la durata dei corsi è di due anni, con frequenza obbligatoria, durante i quali viene costantemente sviluppato un programma completo ed esaustivo di preparazione teorica (500 ore di lezione frontale) unito allo svolgimento di tirocini pratici presso gli uffici giudiziari;
il diploma di specializzazione viene conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso da un’apposita commissione costituita da professori universitari, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;
rilevato inoltre che:
il possesso del Diploma di Specializzazione esonera il praticante avvocato dal compimento della pratica di un anno per l’accesso alla professione legale;
la riforma dell’ordinamento giudiziario, approvata con Legge n. 111 del 2007, prevede, fra l’altro, che il Diploma rilasciato dalle SSPL costituisca titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, facendo assumere al predetto concorso la natura di concorso «di secondo livello», precluso ai laureati in giurisprudenza non muniti di altro titolo post-lauream (abilitazione forense, dottorato di ricerca, diploma SSPL);
i lavori della cosiddetta «Commissione Siliquini» (Commissione costituita al fine di valutare e coordinare la riforma dell’accesso alle professioni legali), tendenti ad una rivalutazione del Diploma rilasciato dalle SSPL, si è conclusa con un nulla di fatto per la scadenza naturale della legislatura;
alla luce dei lavori di detta Commissione Siliquini, parecchi giovani Praticanti avvocato hanno partecipato alla selezione di ingresso alle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali con la certezza che il relativo Diploma conseguito abilitasse alla professione forense;
molti specialisti in Professioni Legali ancor oggi aspettano che lo Stato riconosca l’impegno da essi profuso in anni di intenso studio e costanti tirocini, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1999, la quale, tra l’altro, afferma che: «[...] il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica […]» -
per sapere:
- se il Governo concordi con la valutazione secondo cui la limitazione illustrata in premessa costituisce restrizione all’accesso ad attivita economica, in violazione dei principi costituzionali ed europei invocati dal decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012;
- se, di conseguenza, il Governo intenda valersi del potere di emanare regolamenti delegati, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del citato decreto-legge, per riconoscere il diritto di iscrizione, all’albo degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno residenza, di coloro i quali hanno conseguito il Diploma rilasciato dalle SSPL e sono in possesso del certificato di compiuta pratica biennale rilasciato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di appartenenza.
Luigi Levita
00lunedì 2 aprile 2012 18:31
Re: Interrogazione parlamentare per l'iscrizione diretta dei diplomati alle sspl all'albo degli avvocati
specializzato1966, 02/04/2012 17.56:

FONTE: blog.donatellaporetti.it/?p=2820

Interrogazione dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca al Ministro della Giustizia

Premesso che:
la questione relativa ad una compiuta definizione del percorso formativo per le professioni legali in riferimento specifico al valore legale del diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali attende già da molto tempo di essere definita;
le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), istituite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, che ha dato attuazione alla riforma per l’accesso alle professioni forensi (avvocatura, magistratura e notariato) iniziata con la cosiddetta «legge Bassanini-bis» (legge n. 127 del 1997) e con il decreto legislativo n. 398 del 1997, rappresentano un’importante risorsa formativa nel nostro Paese;
considerato che:
con l’istituzione delle SSPL, l’Italia ha scelto di aderire al modello tedesco per la formazione forense post lauream, caratterizzato da un percorso formativo comune per magistrati, avvocati e notai;
rilevato che:
dopo una fase di rodaggio iniziale, le SSPL oggi possono vantare 5.000 accessi all’anno, stabiliti attraverso un decreto ministeriale emanato di concerto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro della giustizia;
le SSPL, istituite a partire dall’anno accademico 2001/2002 presso le Università sedi di facoltà di giurisprudenza (in totale 38 sedi sul territorio italiano), hanno l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti le professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai e si basano soprattutto sull’acquisizione di una metodologia giuridica mediante un approfondimento teorico integrato da esperienze pratico-casistiche;
le attività pratiche di apprendimento e tirocinio sono condotte anche presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato;
alle SSPL si accede mediante concorso pubblico, con la somministrazione di cinquanta quiz a risposta multipla in materia di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e procedura penale;
la durata dei corsi è di due anni, con frequenza obbligatoria, durante i quali viene costantemente sviluppato un programma completo ed esaustivo di preparazione teorica (500 ore di lezione frontale) unito allo svolgimento di tirocini pratici presso gli uffici giudiziari;
il diploma di specializzazione viene conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso da un’apposita commissione costituita da professori universitari, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;
rilevato inoltre che:
il possesso del Diploma di Specializzazione esonera il praticante avvocato dal compimento della pratica di un anno per l’accesso alla professione legale;
la riforma dell’ordinamento giudiziario, approvata con Legge n. 111 del 2007, prevede, fra l’altro, che il Diploma rilasciato dalle SSPL costituisca titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, facendo assumere al predetto concorso la natura di concorso «di secondo livello», precluso ai laureati in giurisprudenza non muniti di altro titolo post-lauream (abilitazione forense, dottorato di ricerca, diploma SSPL);
i lavori della cosiddetta «Commissione Siliquini» (Commissione costituita al fine di valutare e coordinare la riforma dell’accesso alle professioni legali), tendenti ad una rivalutazione del Diploma rilasciato dalle SSPL, si è conclusa con un nulla di fatto per la scadenza naturale della legislatura;
alla luce dei lavori di detta Commissione Siliquini, parecchi giovani Praticanti avvocato hanno partecipato alla selezione di ingresso alle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali con la certezza che il relativo Diploma conseguito abilitasse alla professione forense;
molti specialisti in Professioni Legali ancor oggi aspettano che lo Stato riconosca l’impegno da essi profuso in anni di intenso studio e costanti tirocini, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1999, la quale, tra l’altro, afferma che: «[...] il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica […]» -
per sapere:
- se il Governo concordi con la valutazione secondo cui la limitazione illustrata in premessa costituisce restrizione all’accesso ad attivita economica, in violazione dei principi costituzionali ed europei invocati dal decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012;
- se, di conseguenza, il Governo intenda valersi del potere di emanare regolamenti delegati, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del citato decreto-legge, per riconoscere il diritto di iscrizione, all’albo degli avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno residenza, di coloro i quali hanno conseguito il Diploma rilasciato dalle SSPL e sono in possesso del certificato di compiuta pratica biennale rilasciato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di appartenenza.



Complimenti alla Senatrice per l'impegno.
Mi preme solo evidenziare, a titolo di curiosità, che il testo dell'interrogazione è stato parzialmente copiato dalla voce SSPL di Wikipedia (che io stesso ho redatto ed aggiornato!) :-)

Attendiamo buone notizie



b.rizzuti
00domenica 8 aprile 2012 12:44
Nota su interrogazione parlamentare SSPL inviata al Ministro Giustizia e ad altri
On.le MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, On.li MINISTRI, Sig.PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, On.li Donatella Poretti e Marco Perduca.
Oggetto: Interrogazione parlamentare per iscrizione Albo Avvocati dei Diplomati Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), istituite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, che ha dato attuazione alla riforma per l’accesso alle professioni forensi (avvocatura, magistratura e notariato) iniziata con la cosiddetta «legge Bassanini-bis» (legge n. 127 del 1997) e con il decreto legislativo n. 398 del 1997.

A sostegno dell’Interrogazione parlamentare per l'iscrizione diretta dei diplomati delle SSPL all'albo degli avvocati rivolta al Ministro della Giustizia da parte dei Senatori Donatella Poretti e Marco Perduca si evidenzia quanto segue:
1) L’articolo 26 del Regio decreto legge del 27 novembre 1933, n. 1578 consente l'iscrizione all'albo degli avvocati, senza alcuno esame e senza limitazione di numero, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art.17, ai seguenti soggetti:
a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;
b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;
c) i professori di ruolo nelle università del Regno o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;
d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;
e) coloro che per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni.
Tale articolo consente, cioè, l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’esercizio della relativa professione anche a soggetti che non hanno sostenuto e conseguito l’esame di avvocato ovvero prescindendo dal medesimo.
Tanto evidentemente in perfetta aderenza al principio espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.5 del 1999 che recita testualmente: «(...) il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica (...)». Orbene, non v’è dubbio che nei confronti dei Diplomati delle SSPL la suddetta verifica di idoneità tecnica risulta già effettuata atteso che l’ ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Pro-fessioni Legali, nei limiti dei posti messi a concorso, avviene a seguito del superamento dei quiz giuridici di accesso e relativa graduatoria e che il diploma di Specialista delle Professioni Legali, indirizzo Giudiziario-Forense , si consegue, dopo 2 anni di effettiva frequenza, a seguito del supera-mento dell’esame scritto finale e previo l’espletamento di tutte le attività connesse, svolte per 3 giorni la settimana con intenso studio della giurisprudenza, continue prove scritte, redazione di atti e pareri, 100 ore di tirocinio consistenti in partecipazione alle udienze nei Tribunali convenzionati con la Scuola, lezioni tenute da magistrati, notati, avvocati, convegni e simulazioni dei processi civili e penali. Alla luce di tutto ciò, non si può dubitare dell’intervenuta verifica dell’idoneità tecnica effettuata in capo ai giovani Diplomati SSPL, muniti anche del Patrocinio e della prescritta Pratica espletata presso il Consiglio dell’Ordine, ragion per cui la loro situazione configura certamente uno di quei casi nei quali la Corte Costituzionale considera possibile prescindere dall'esame di Stato. Sarebbe ragionevole ed auspicabile, pertanto, riconoscere al suddetto Diploma il valore abilitativo alla professione forense, equiparando i possessori di tale titolo ai soggetti indicati nel citato art.26, e includendoli tra gli aventi diritto con l’aggiunta di una nuova lettera f), e consen-tendo loro di continuare ad esercitare quella professione per la quale dopo anni di studio sono stati dichiarati e sono da considerare, ad ogni effetto di legge, Specialisti delle Professioni Legali.
2)Detti giovani, poi, grazie al concesso Patrocinio,ai sensi dell’art.7 della Legge n.479/99, sono stati abilitati e hanno potuto esercitare regolarmente la professione per il periodo di 6 anni, mettendo su lo Studio legale, con adempimento degli oneri fiscali, tra cui l’apertura della partita IVA, , invio del Mod.5 e regolarizzazione della posizione previdenziale con iscrizione alla Cassa Forense e pagamento delle somme relative al riscatto degli anni universitari, del praticantato e del servizio militare rateizzato in 5 rate e tuttora in corso di scadenza.
3)Continuare a negare a questi giovani l’accesso alla professione, nonostante l’accertata idoneità tecnica, costituirebbe una grave ingiustizia, stante l’evidente disparità di trattamento rispetto alle categorie indicate nel citato art.26, e significherebbe condanna dei medesimi alla disoccupazione forzata, al lavoro in nero o sotto altro nome con loro grave mortificazione.
E’ appena il caso evidenziare che quanto sopra rappresentato è in perfetta linea con lo spirito delle liberalizzazioni privilegiate da codesto Governo e riguarda una problematica già portata all’atten-zione del Senato e della Camera (Disegno di legge dei Senatori Poretti e Perduca:Atto Senato S.2994 del 30 novembre 2011 – Proposta di legge C 2590 presentata Camera Deputati l'8 luglio 2009 dall’on.le Giovanna Petrenga - Proposta di legge n. 3581 presentata Camera Deputati il 25 giugno 2010 dall’on.le Maria Grazia Siliquini).
Con la speranza di potere avere una risposta positiva e soddisfacente all’interrogazione posta dai senatori Poretti e Perduca,data l'importanza economica, politica e sociale della questione, con l’impegno di rimediare all’ingiustizia e discriminazione sopra evidenziate e consentire ai Praticanti Avvocati Specialisti delle Professioni Legali l’accesso alla professione senza ulteriori esami e la permanenza dei suddetti giovani nel mondo del lavoro, evitando, così, situazioni incoerenti, paradossali e prive di qualsiasi logica motivazione, che non giovano a nessuno!! Deferenti ossequi Avv.B.Rizzuti
specializzato1966
00martedì 10 aprile 2012 11:17
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