Polizze dormienti a rischio prescrizione
E’ da poco scaduto il termine del 31 maggio per “risvegliare” i propri conti o le proprie polizze dormienti. In complesso sono stati trasferiti al Fondo per i depositi dormienti circa 238,98 milioni di euro, di cui circa 8 milioni riguardano le polizze vita.
“Si tratta di 231.125.498,39 (di cui 165.121.675,02 comunicati al 15 novembre 2008) per gli assegni circolari, e di 7.863.789,22 (di cui 233.470,51 comunicati al 15 novembre 2008) per le polizze vita. È opportuno precisare che trattasi di dati parziali”, spiega il Tesoro in una nota.
Il Tesoro aggiunge inoltre che i conti per i quali i requisiti per la dormienza si siano verificati tra il 17 agosto 2007 e il 31 dicembre 2008 ammontano a un totale di 35.426 rapporti, per un importo complessivo di 47,143 milioni.
La situazione polizze
Se dimenticarsi un conto in letargo non ne pregiudica il riscatto, non si può certo dire la stessa cosa per le polizze vita, le quali, una volta confluite nel Fondo unico non possono più essere rivendicate. A lanciare l’allarme sulla presunta mancanza di trasparenza ed iniquità rispetto a questi prodotti è l’Aduc. Il paradosso delle polizze intoccabili è scattato con la legge 166/08, la quale avrebbe previsto un allungamento dei tempi per la prescrizione dei conti dormienti (da uno a due anni), imponendo contestualmente che a prescrizione avvenuta gli indennizzi confluissero nel fondo dei rapporti dormienti e non fossero più a disposizione delle compagnie. A questo punto il diritto di rivendica, valido per i titolari di conto corrente o libretto, viene a mancare.
Disparità di trattamento
Oltre alle polemiche sulla carenza informativa su diritti e doveri dei sottoscrittori, un altro elemento di contestazione riguarda la disparità di trattamento.
Se da un lato i titolari di conto corrente o libretto di deposito possono infatti rivendicare il “maltolto” per i sottoscrittori di polizze o buoni postali non è valido lo stesso trattamento. Non ci sarebbe alcuna iniquità di trattamento, replica critica l’Ania, secondo cui si tratterebbe semplicemente di una diversità regolamentativa tra settore assicurativo e bancario.
Polizze dormienti
Per quanto attiene alle assicurazioni vita la normativa impone che decorsi due anni dal verificarsi dell’evento coperto dalla polizza e quindi maturata la prescrizione, il beneficiario non abbia più diritto di ottenere la prestazione.
Secondo quanto denunciato dall’Aduc dunque la verificata disparità riguarderebbe i tempi di prescrizione e dormienza, coincidenti nel caso dei conti correnti ma non nelle polizze vita.
Elenco online
Il nuovo elenco (quello dello scorso anno è ancora a disposizione sul sito del ministero all’indirizzo) è consultabile inserendo nella stringa di ricerca il cognome e il nome dell’intestatario del rapporto dormiente o il nome della banca o, ancora, il numero del rapporto e selezionando anche la provincia o il Paese estero di riferimento.