Dal Codice dei contratti
Art. 37
...
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
...
La lettera della norma non specifica che ciò vale solo se gli operatori che si associano non sono invitati, quindi converrei anche io.
P.s.
A favore della partecipazione in ATI di più concorrenti invitati singolarmente ho trovato una sentenza:
TAR Sicilia Sezione II Sentenza 2858/2003
"Vero è che la novella non ha interessato espressamente anche, sotto il detto profilo, l’art. 3 del D.L.vo 157/1995, ma ciò sembra doversi ascrivere ad un mero difetto di coordinamento testuale di tale norma con la volontà chiaramente espressa dal Legislatore nell’art. 9 del D.lg. 25 febbraio 2000, n. 65, secondo cui agli appalti di servizi ex D.L.vo 157/1995 sono ammessi a partecipare, in generale, anche le imprese temporaneamente riunite in raggruppamento. Volontà che peraltro, trova un preciso referente nell’art. 26, comma 1, della Direttiva CEE 92/50 la quale prevede espressamente non solo che “le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi”, ma specifica anche che “a tali raggruppamenti non può venir richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto”.
Alla stregua di tali considerazioni, pertanto, la esclusione dell’ATI ricorrente non sembra possa dirsi legittima."